Informazioni per ritardato od omesso pagamento

In caso di mancato integrale pagamento dell’avviso di accertamento, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, l’Ente procederà alla riscossione coattiva con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell’ingiunzione di pagamento ai sensi della L. 160/2019.

Nel caso di riscossione coattiva, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello
in cui l’accertamento è divenuto definitivo.

La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell’articolo 52 del D. Lgs 446/1997, o da soggetto preposto alla
riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all’articolo 2 del D.L. 193/2016, sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l’efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell’articolo 1 commi 792-804 della legge 160/2019.
In caso di omesso o parziale versamento rispetto alla scadenza, il soggetto passivo può regolarizzare tardivamente il pagamento dell’imposta dovuta, applicando una sanzione
ridotta e gli interessi come previsti dalla procedura del ravvedimento operoso, disciplinato dall’art. 13, D. Lgs. 472/1997 e ss. mm. ii..
Il versamento di quanto dovuto a titolo di ravvedimento (tributo, sanzione e interessi) deve essere effettuato con mod. F24, barrando il riquadro riservato al ravvedimento e riportando l’apposito codice tributo.