Informazioni per l’accesso a riduzioni tariffarie

Ai sensi dell’art. 1, comma 658, della Legge 27/12/2013 n. 147, per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 20% della quota variabile della tariffa della tassa, con effetto dal primo gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza, nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l’anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell’attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza, il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
L’agevolazione di cui al comma precedente sarà calcolata a consuntivo, con compensazione con la tassa dovuta per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale eccedenza pagata.

Ai sensi dell’art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013 n. 147, la quota variabile della tassa è ridotta nelle seguenti ipotesi:

  1. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo non superiore 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 30%;
  2. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente: riduzione del 20%;

Sulle unità immobiliari di cui al comma 1 dell’art. 9-bis del D.L. 28/03/2014 n. 47, convertito in legge 23 maggio 2014 n. 80, la TARI è applicata per ciascun anno in misura ridotta di due terzi.
Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono dal giorno della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione, detenzione o possesso o di variazione, nel qual caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione (Art. 29).