In caso di mancato integrale pagamento dell’avviso di accertamento, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, l’Ente procederà alla riscossione coattiva con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell’ingiunzione di pagamento ai sensi della L. 160/2019.
Nel caso di riscossione coattiva, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello
in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell’articolo 52 del D. Lgs 446/1997, o da soggetto preposto alla
riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all’articolo 2 del D.L. 193/2016, sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l’efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell’articolo 1 commi 792-804 della legge 160/2019.
In caso di omesso o parziale versamento rispetto alla scadenza, il soggetto passivo può regolarizzare tardivamente il pagamento dell’imposta dovuta, applicando una sanzione
ridotta e gli interessi come previsti dalla procedura del ravvedimento operoso, disciplinato dall’art. 13, D. Lgs. 472/1997 e ss. mm. ii..
Il versamento di quanto dovuto a titolo di ravvedimento (tributo, sanzione e interessi) deve essere effettuato con mod. F24, barrando il riquadro riservato al ravvedimento e riportando l’apposito codice tributo.